ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: “LIQUIDAMBAR” con sede nel Comune di Venezia.

 

ART. 2 – (Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

  3. L'associazione si propone in particolare di:

a) promuovere attività socio-culturali, aggregative, educativo-formative ed informative,

b) promuovere e realizzare attività e/o a tutela dei diritti di soggetti in difficoltà per condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari e sociali, di qualunque nazionalità, credo o religione.

 

I principali campi di intervento dell'associazione sono:

  • educazione, formazione, counseling

  • infanzia e ambito scolastico

  • contrasto alla violenza e alle discriminazioni

  • arte in ambito sociale

  • intercultura: mediazione, traduzione ed insegnamento delle lingue

  • ambiente (tutela, riuso, riciclo...)

  • promozione e tutela dei diritti umani

  • consumo critico e cooperazione allo sviluppo

  • socio-sanitari

 

Per attuare i suoi scopi l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

  • organizzare esposizioni, promuovere eventi, seminari, dibattiti, corsi e laboratori educativi, didattici, formativi, artistici, culturali, ambientali, scambi interculturali, manifestazioni sportive e culinarie

  • elaborare opuscoli informativi e materiale didattico e curare la loro diffusione sia in forma cartacea che in forma telematica

  • gestione di sedi e servizi

ART. 3 - (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea dei soci. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

  3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

 

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

 

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea.

  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

  3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.


ART. 6 - (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    • Assemblea dei soci

    • Consiglio direttivo

    • Presidente

  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

ART. 7 - (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, tramite posta elettronica, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.


ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea deve:

  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo

  • fissare l’importo della quota sociale annuale

  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione

  • approvare l’eventuale regolamento interno

  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci

  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo

  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo

 

ART. 9 - (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

  2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.

 

ART. 10 - (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

  4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 7 mandati.

 

ART. 12 - (Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.


ART. 13 - (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
    1. contributi e quote associative;
    2. donazioni e lasciti;
    3. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
  2. L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
  3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

 ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

  2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale


ART. 16 - (Disposizioni finali)

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.