ART. 1 – (Denominazione e sede)
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: “LIQUIDAMBAR” con sede nel Comune di Venezia.
ART. 2 – (Finalità)
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
L'associazione si propone in particolare di:
a) promuovere attività socio-culturali, aggregative, educativo-formative ed informative,
b) promuovere e realizzare attività e/o a tutela dei diritti di soggetti in difficoltà per condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari e sociali, di qualunque nazionalità, credo o religione.
I principali campi di intervento dell'associazione sono:
educazione, formazione, counseling
infanzia e ambito scolastico
contrasto alla violenza e alle discriminazioni
arte in ambito sociale
intercultura: mediazione, traduzione ed insegnamento delle lingue
ambiente (tutela, riuso, riciclo...)
promozione e tutela dei diritti umani
consumo critico e cooperazione allo sviluppo
socio-sanitari
Per attuare i suoi scopi l'Associazione può svolgere le seguenti attività:
organizzare esposizioni, promuovere eventi, seminari, dibattiti, corsi e laboratori educativi, didattici, formativi, artistici, culturali, ambientali, scambi interculturali, manifestazioni sportive e culinarie
elaborare opuscoli informativi e materiale didattico e curare la loro diffusione sia in forma cartacea che in forma telematica
gestione di sedi e servizi
ART. 3 - (Soci)
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea dei soci. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 - (Organi sociali)
Assemblea dei soci
Consiglio direttivo
Presidente
ART. 7 - (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, tramite posta elettronica, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 - (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
approvare il rendiconto consuntivo e preventivo
fissare l’importo della quota sociale annuale
determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione
approvare l’eventuale regolamento interno
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo
ART. 9 - (Validità Assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.
ART. 10 - (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 - (Consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Il consiglio direttivo dura in carica per n. 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 7 mandati.
ART. 12 - (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 - (Risorse economiche)
ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale
ART. 16 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.